Sopra: i livelli essenziali di assistenza
Sotto: diverse specificità nello Stato italiano
Va altresì evidenziato che nei confronti delle regioni a statuto speciale (e delle Province Autonome di Trento e Bolzano) si applica l'art. 10 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: si tratta della cosiddetta "clausola di maggior favore", relativa alle regioni a statuto speciale, secondo cui le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario si applicano anche a quelle a statuto speciale, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nella parte in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle stesse.
Ai fini della ricostruzione dell'istituto, va detto che la previsione dei livelli essenziali di prestazioni da parte dello Stato si registra per la prima volta con la legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che - agli artt. 3 e 53 - definisce i "livelli uniformi di assistenza" da garantire nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari. Ciò al fine di dare una risposta all'esigenza di assicurare il diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione. Successivamente, il D.Lgs. 502/1992 (come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/1999) ha specificato la nozione in questione disponendo che il Servizio Sanitario Nazionale debba assicurare «
i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale, nel rispetto dei princìpi, della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse».
Accanto ai L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), relativi al comparto dei servizi sanitari, l'art. 22 della Legge 328/2000 ha introdotto i L.I.V.E.A.S. (livelli essenziali di assistenza sociale), riconoscendoli quali interventi che costituiscono «
il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi». La materia è stata successivamente affrontata in un atto d'intesa approvato il 17 maggio 2015 da parte della "conferenza unificata", ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 68/2011. Più di recente, si segnala l'art. 89, comma 2-bis, del D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020), che afferma che «
i servizi sociali di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge 328/2000 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati».
Infine, nel considerare la materia, non potrà prescindersi dal fatto che, con la riforma del titolo V della Costituzione (attuata con Legge Costituzionale n. 3/2001), la nozione di "livelli essenziali delle prestazioni" è stata: (1) estesa alle prestazioni relative a tutti i diritti sociali e civili; (2) estesa su tutto il territorio nazionale; (3) costituzionalizzata: si veda l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. La rilevanza centrale dei "livelli essenziali delle prestazioni" (Lep) e della loro fruizione è ribadita dalla previsione contenuta nell'art. 120 della Costituzione, che prevede l'esercizio del potere sostitutivo del governo - nei confronti delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni - «
quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
Alla luce di quanto precede, non vi è dubbio che la tutela dei Lep sia esplicitamente e strettamente collegata alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, divenendo essa stessa strumento ed espressione dell'unità medesima. La costituzionalizzazione dei Lep se, da un lato, consente al legislatore statale di individuare quelle prestazioni che si assumono essenziali per garantire un livello nazionale di tutela, dall'altro, riconosce in capo alle regioni il potere di attuare, nel rispetto dei Lep, le proprie scelte organizzative e gestionali nell'erogazione dei medesimi.
La giurisprudenza costituzionale ha quindi riconosciuto, in capo al legislatore statale, il compito di dettare le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale dei diritti sociali e civili, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (Corte Costituzionale 26 giugno 2002, n. 282). In tale prospettiva, la diversità di modelli organizzativi può dare un importante contributo nella direzione di sperimentare risposte innovative e capaci di innescare processi virtuosi di imitazione tra i diversi territori regionali, nell'ambito di una cornice unitaria, che non significa necessariamente univoca.