Calderoli e gli standard dei livelli delle prestazioni
E poi, ci sarebbe da chiedersi se e come sia possibile realizzare un'autonomia differenziata rispettosa della Costituzione, la quale prevede che tutti i cittadini debbano godere dei medesimi diritti, in qualunque parte del Paese si trovino. In tale prospettiva forse sarebbe sufficiente approvare preventivamente i "livelli uniformi delle prestazioni", vale a dire i parametri da rispettare. Ciò dovrebbe garantire a ogni cittadino il diritto a un livello minimo di prestazioni, in qualunque parte del territorio dello Stato nasca e abbia deciso di vivere: infatti non vi può essere un Paese unito se i diritti dei suoi abitanti sono diversi in funzione del luogo di nascita o di residenza.
Naturalmente occorre lavorare per lo sviluppo delle aree deboli del Paese coinvolgendo (e convincendo) il maggior numero di imprenditori italiani ed europei a investire nel Mezzogiorno (in particolare nelle Zone Economiche Speciali), per creare nuova ricchezza da distribuire secondo criteri di maggiore equità, di modo che i livelli uniformi delle prestazioni e la coesione sociale possano essere garantiti anche senza il ricorso a meccanismi perequativi.
La lotta vera alle diseguaglianze, alle povertà e alle ingiustizie passa attraverso concreti interventi infrastrutturali e non certo attraverso contributi ed elargizioni che, se possano essere utili (e anzi necessari) nelle fasi congiunturali negative, non possono assumere valenza strutturale. Passa anche attraverso la selezione delle classi dirigenti e una riscrittura in chiave etica delle regole dell'economia e del diritto. Solo così potranno crearsi le premesse per eliminare le ingiustizie e le diseguaglianze economiche e per garantire la coesione sociale e territoriale della nazione, eliminando quegli squilibri che ancora oggi ne ostacolano l'unificazione.
In particolare, avuto riguardo alla Sardegna, regione che gode di autonomia speciale sin dal 1948, il progetto di regionalismo dovrà essere integrato con misure compensative necessarie per garantire la continuità territoriale, la fiscalità di sviluppo, l'accesso all'energia e la perequazione infrastrutturale, quali parti integranti del percorso di autonomia differenziata.
Occorre inoltre considerare che l'attribuzione alle regioni delle funzioni relative ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi "livelli essenziali delle prestazioni" (L.E.P.) concernenti i predetti diritti, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tali livelli essenziali, sulla base del disegno di legge Calderoli, dovranno essere determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si aggiunga che il trasferimento delle funzioni (e quindi delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie) può essere attuato soltanto dopo la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Il disegno di legge prevede inoltre che le funzioni amministrative, trasferite alla singola regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite - nel rispetto del principio di leale collaborazione - a comuni, province e città metropolitane della medesima regione, in conformità all'art. 118 della Costituzione, contestualmente al trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
Quindi, in linea di principio, attraverso l'attribuzione di tali funzioni amministrative, non solo non potrebbe essere scardinato il "nucleo invalicabile" delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, ma potrebbe addirittura favorirsi il superamento dei divari territoriali. Al riguardo, notevole rilevanza assumono le "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale" previste dall'art. 9 del disegno di legge.
In particolare si prevede che lo Stato (anche nei territori delle regioni che non concludono le intese) - in attuazione dell'art. 119, commi terzo e quinto, della Costituzione - promuova l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali, che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali (previa ricognizione delle risorse destinabili allo scopo) nell'espletamento delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Tutto ciò è previsto dal disegno di legge ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, dell'insularità e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'art. 119, commi quinto e sesto, della Costituzione.