La sentenza del caso Biggio
a cura di Fabio Meloni
Tribunale di Cagliari
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
Ordinanza di archiviazione
art. 409 c.p.p.
Il Giudice, Dott. Giovanni Lavena,
- letti gli atti del proc. 3973/00 R.N.R. - 7621/00 GIP nei confronti di Porcheddu Dario;
- lette la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e la relativa opposizione presentata dalla persona offesa Giovanni Biggio;
- sentite le parti all'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 409 c.p.p.;
Osserva:
la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. deve essere accolta.
Dario Porcheddu - presidente di un'associazione di ex partigiani - inviò due distinte lettere al comune di Sant'Antioco e al quotidiano "L'Unione Sarda" per contestare duramente la decisione di intitolare la biblioteca comunale di Sant'Antioco al ten. Giovannino Biggio, medaglia d'argento al valor militare durante la seconda guerra mondiale, poi passato nelle milizie della Repubblica Sociale Italiana e infine fucilato dai partigiani. La veemente e appassionata reazione di Porcheddu si inquadra pienamente nell'esercizio del diritto di critica e, in particolar modo, del diritto di critica storica. Ha evidenziato assai bene il P.M. che le vicende rievocate da Porcheddu - vicende sulle quali la decisione del Comune di Sant'Antioco e la stessa querela del nipote del ten. Biggio paiono glissare quando esaltano l'eroe decorato in guerra e tralasciano gli aspetti tragici e controversi dell'ultima parte della sua vita - sono tali da suscitare ancora oggi turbamento e sconcerto, soprattutto in chi, come l'attuale indagato, visse in prima persona le fasi drammatiche della guerra di liberazione e del conflitto con milizie che, strettamente legate all'esercito tedesco, si resero complici delle atrocità messe in atto dai nazisti. Si tratta di vicende sulle quali pare impossibile che i diretti protagonisti possano aver maturato, malgrado gli oltre cinquant'anni trascorsi, un giudizio critico obiettivo e distaccato. Ciò consente di spiegare ampiamente la foga e l'enfasi di Porcheddu nel tratteggiare la figura del ten. Giovannino Biggio in una prospettiva parziale e circoscritta e nel contempo aspramente critica, cioè secondo un criterio uguale e contrario rispetto a quello adottato dall'amministrazione comunale di Sant'Antioco e del querelante.
D'altra parte, le affermazioni obiettivamente pesanti di Porcheddu sul conto del ten. Biggio risultano veritiere: che le milizie della repubblica di Salò si siano schierate con quelle naziste, in posizione peraltro a queste subordinata, in opposizione al legittimo esercito italiano e alle milizie partigiane che combattevano per la liberazione del territorio dello Stato dal fascismo e dal giogo delle truppe tedesche (certamente qualificabili come "nemico invasore" secondo la definizione di Porcheddu) e storicamente inconfutabile; che dallo stabilimento della Fiat al Lingotto (presso il quale operava la "X Mas" comandata dal ten. Biggio) siano stati deportati in Germania numerosi operai è dimostrato, fra l'altro, dai documenti prodotti dall'indagato; e se, come si sostiene da parte dell'opponente, il ruolo della X Mas sul posto sarebbe stato proprio quello di operare un controllo per frenare l'attività distruttrice dei Tedeschi, è evidente che le deportazioni invece avvenute siano sintomo non certo di una opposizione all'operato delle truppe naziste bensì di un sostegno pieno; che le stesse truppe naziste, con le quali le milizie repubblichine e anche la X Mas collaborarono ampiamente, abbiano compiuto sul territorio italiano crimini efferati è altresì storicamente inconfutabile.
Va rilevato poi che il ten. Biggio non era un semplice militare di truppa, impossibilitato in virtù della sua sudditanza gerarchica e psicologica, a operare in modo critico: egli era un ufficiale per giunta comandante di una brigata importante. I rilievi di Porcheddu sul suo conto, sebbene come si è già detto piuttosto aspri, non paiono dunque gratuiti e, avuto riguardo alla eccezionale drammaticità degli eventi, al coinvolgimento emotivo che gli stessi comportano in chiunque, soprattutto in chi, come l'indagato, li ha vissuti in prima persona, allo sconcerto che poté destare una decisione dell'amministrazione comunale che, al limite della provocatorietà, sembrava ignorare completamente i lati controversi e oggettivamente criticabili dell'azione del ten. Biggio, risultano ampiamente entro i confini dell'esercizio del diritto di critica.
P.Q.M.
Visto l'art. 409 c.p.p. dispone l'archiviazione del provvedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M..
Cagliari, 14.01.2002